Art. 23.
(Salute e sicurezza).

      1. Ai lavoratori e alle lavoratrici di cui al presente capo, qualora siano inseriti nell'ambiente di lavoro organizzato dal committente, si applicano le disposizioni in materia di salute e di sicurezza del lavoro previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. In particolare essi devono essere considerati ai fini dell'adempimento degli obblighi inerenti la valutazione dei rischi e la relativa documentazione, la tenuta e l'aggiornamento del registro infortuni, i servizi di prevenzione e protezione e di gestione delle emergenze, la sorveglianza sanitaria, nonché i diritti di informazione e di formazione.
      2. Le disposizioni legislative tengono conto delle caratteristiche delle prestazioni lavorative, adottando misure funzionalmente equivalenti, ma in ogni caso adeguate

 

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e sufficienti a garantire i diritti di cui al comma 1.
      3. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al presente capo hanno diritto, in caso di attività lavorativa svolta, per un periodo significativo di tempo e indipendentemente dal luogo in cui si svolge l'attività, mediante attrezzature munite di videoterminali, allo stesso livello di protezione di cui beneficiano le lavoratrici e i lavoratori di cui al capo IV.
      4. È vietato affidare alle lavoratrici e ai lavoratori di cui al presente capo lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e lavori particolarmente pericolosi.
      5. Le modalità di individuazione delle rappresentanze per la sicurezza dei lavoratori di cui al presente capo sono stabilite con accordi o contratti collettivi o, in mancanza, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previo accordo con le confederazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.